dossierECMIn data 10 ottobre 2014, una delibera della Commissione definisce i principi e le linee guida per la nuova fase di sperimentazione e sviluppo del dossier formativo, strumento nato per assicurare che il professionista leghi la formazione all'attività realmente svolta e non alla necessità di raggiungere i crediti obbligatori.

Per il triennio formativo 2014/2016 il professionista che accedono volontariamente alla sperimentazione, seleziona online gli obiettivi formativi dei corsi che più servono alla sua crescita e costruisce un dossier formativo che qualifica il suo potenziale di aggiornamento e la coerenza nell'attività svolta.

Grazie a questo strumento, il singolo professionista ha quindi la possibilità di impostare il suo dossier "identificando gli obiettivi tecnicoprofessionali, fissandone la dimensione percentuale in scaglioni di minimo il 10%.

Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute.

I Responsabili dell'Ufficio Formazione di ciascuna Azienda hanno la funzione di tutor per i singoli professionisti ed hanno accesso ai dossier dei singoli professionisti. Tale accesso consente anche al responsabile della Formazione di fungere da interfaccia tra i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e di promuoverne la costruzione.

In questo modo - recita la delibera - avrà a disposizione ben 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere il proprio sviluppo formativo triennale". Per il professionista che accede alla sperimentazione del dossier è previsto un bonus di 15 crediti formativi.

Il bonus viene però erogato al realizzarsi delle seguenti condizioni: "allestimento del dossier; coerenza del dossier con il profilo e la disciplina esercitata; realizzazione di almeno il 70% del dossier programmato".

I Crediti acquisiti fuori dalle previsioni del dossier formativo o quelli acquisiti come docenti e tutor verranno conteggiati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ECM triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.

La delibera stabilisce inoltre che il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Cogeaps (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie) per verificare la propria situazione crediti e realizzazione del dossier in qualsiasi momento.

Ecco il link dove scaricare il testo completo:
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/DETERMINA_CNFC_10102014.pdf